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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino. (044U0419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1945
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  17-1-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 gennaio 1942, a. 182, circa la modificeazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;
Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla seppressione del partito nazionale fascista;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sullo scioglimento della M.V.S.N. e delle sue specialità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Nell'art. 164 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole contenute nel primo comma: «o per gli ordinamenti politici delle Stato».

Nell'art. 181 del predetto testo unico sono soppresse le seguenti parole contenute nel numero 3: «o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali».