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LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1855

Accordo, con Protocollo finale, sul risarcimento del danni dl guerra, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania, il 26 ottobre 1942-XX. (042U1855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo finale, sul risarcimento dei danni di guerra, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 26 ottobre