stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1996, n. 621

Regolamento recante modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1996
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-12-1996

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, e in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a), e l'articolo 3, comma 1, lettera e);
Vista la direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994 e la direttiva 95/43/CE della Commissione del 20 luglio 1995 che modificano gli allegati C e D della citata direttiva 92/51/CEE corrispondenti agli allegati A e B del citato decreto legislativo n. 319 del 1994;
Considerato che è pertanto necessario modificare gli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarli alle modificazioni apportate dalle citate direttive 94/38/CE e 95/43/CE;
Ritenuto opportuno provvedere mediante sostituzione degli allegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1996

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1996 Il Presidente: PRODI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. "Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/C/EE. L'art. 1, comma 3, lettera a) e l'art. 3, comma 1, lettera e), così recitano:
" Art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunita europee), comma 3, lettera a) - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
a) un ciclio di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992".
"Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza), comma 1, lettera e). - 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:
a)-d) (omissis).
e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)".
- La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.
- La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'allegato A del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera a) e l'allegato B contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).