stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1996, n. 576

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 1996, n. 677 (in G.U. 09/01/1997, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  10-1-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 1996 in diverse regioni del territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996
1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.
2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.
3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
(( La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento. ))
((
3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime.
))
4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.
6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali.
(( Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. ))