stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12G0178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  29-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover rendere più evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante: Regolamento concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37.
Note alle premesse
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) :
«Articolo 17 (Regolamenti)
(Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. > > .
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229." è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2001, n. 258, è il seguente:
«Art.6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
i) Ufficio centrale ispettivo.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificato dal presente decreto:
«Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.)
1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.».