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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1921

Riguardante l'imposizione dei tributi alle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1915-916. (015U1921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1916
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 maggio 1913, n. 205 sull'ordinamento della Colonia eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'esercizio finanziario 1915-916 le popolazioni indigene della colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella.