stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 301

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2006
nascondi
vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  10-3-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», è inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
«Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - 1.-4. (Omissis).
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.
6.-13-bis. (Omissis)».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2-bis (Assistenza medica). - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.».