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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285

Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalità
1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;
b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui, trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recitano:
«Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
«Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 1, comma 3, della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, così recita:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n. 32 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge 1° marzo 2005, n. 32 recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;».
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autoriz-zativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;».