stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Articoli
  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
    DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
    Capo I
    ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
    E DI CONTROLLO
  • 1
  • 2
  • 3
  • ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
    DELLE MINORANZE
  • 4
  • 5
  • DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE
  • 6
  • 7
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE
    ATTIVITÀ FINANZIARIE
    Capo I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA
    DI CONFLITTI D'INTERESSI
  • 8
  • 9
  • 10
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
  • 11
  • 12
  • ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI
    INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI
    REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA
    DI REVISIONE DEI CONTI
  • 18
  • DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
    Capo
    I
    PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI RELATIVE
    ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE
    COMPETENZE
    DELLE AUTORITÀ
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 29 bis
  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
    IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
    E AMMINISTRATIVE
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    E FINALI
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
Testo in vigore dal:  12-1-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1.
Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.