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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2006
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Reclutamento degli atleti
1. Il «Gruppo sportivo forestale» è costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» è riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per 1'emanazione di un regolamento governativo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, prevede, all'art. 1, la possibilità per una pubblica amministrazione di procedere all'assunzione di nuovo personale mediante il concorso per soli titoli (quindi, senza esami).
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia». In particolare, l'art. 6, comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento per individuare le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, contiene il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In particolare, l'art. 24 contiene una disposizione concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 marzo 2005 reca l'istituzione e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;