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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 232

Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2005
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-11-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che, tra l'altro, demanda ad uno o più regolamenti l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Acquisita l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: "il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 368

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748 (Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 1 (Definizioni e finalita). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
c) "dirigente responsabile", il dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato;
d) "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, vedi note alle premesse.