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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-8-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Sentito l'ordine professionale interessato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto (con l'art. 8-ter, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato".