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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(( (Istituzione dei ruoli).))
((
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", che espleta funzioni operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori antincendi.
2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.