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DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215

Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/11/2005
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-11-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e la direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, le quali modificano la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi;
Visto l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 77/799/CEE il quale prevede che per l'Italia si intende quale autorità competente il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o suoi rappresentanti autorizzati;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/93/CE ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni concernenti la reciproca assistenza
tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente: «Articolo 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1.
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
c) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente: «Articolo 60-bis (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.»;
d) all'articolo 68, l'ultimo comma è abrogato.
2. All'articolo 66, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva n. 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.».
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica del titolo V dopo la parola: «violazioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea»;
b) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: «Articolo 28-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1.
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/93/CE è pubblicata in GUCE n. L 264 del 15 ottobre 2003.
- La direttiva 2004/56/CE è pubblicata in GUCE n. L 127 del 29 aprile 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, e l'allegato A, della legge 8 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004).»:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.»
«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.».
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 31 (Attribuzioni degli Uffici delle imposte). - Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.».
- Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 68 (Segreto d'ufficio). - È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio».
- Il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 66 (Segreto d'ufficio). - Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.».
- Il titolo V della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come modificato dal presente decreto, reca: «Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea».