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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1188

Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del Sindifer nonché quello con l'Usfi sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, recante norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1


Il lavoro straordinario può essere richiesto e reso per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, entro i limiti dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio e delle relative assegnazioni a ciascun servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Lo stanziamento annuo per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unità di detto personale.
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire, non potranno superare, di regola, per ciascun dipendente, il numero di 240 ore annuali.
Al termine di ogni anno il titolare di ogni servizio presenterà una circostanziata relazione finale al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario richieste e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito. Tali relazioni fanno parte della relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Per le attività la cui effettuazione richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di cui al secondo e terzo comma e sempre che non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, su proposta motivata del direttore generale dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti di orario e di spesa; potrà essere, altresì, assegnato, se espressamente autorizzato, un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori una tantum quantitativamente definibili.
Tale provvedimento dovrà contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare dell'unità organica, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa.
Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà al direttore generale una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito, da rimettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.