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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2368

Esecuzione dell'Accordo italo-germanico per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico. (024U2368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-4-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, ratificato il 10 gennaio 1920;
Viste le disposizioni contenute nella parte X del Trattato medesimo art. 297, lettera e), paragrafo 4 del relativo allegato art. 300 e art. 302;
Considerata la opportunità e convenienza di procedere in via transattiva alla liquidazione globale di numerosi reclami pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico relativi ad emigranti italiani danneggiati nei beni nel territorio dell'Impero germanico e di facilitare in quanto possibile anche le transazioni nei casi non rientranti nella oradetta liquidazione globale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato tra l'Italia e la Germania firmato in Roma il 20 agosto 1924, concernente liquidazioni in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.