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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. 215

Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  13-10-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle sezioni riunite nell'adunanza dell'8 aprile 2002;
Acquisito il parere della V commissione della Camera dei deputati in data 15 maggio 2002;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine assegnato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999". Si riporta il n. 8) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340:
"8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo-Scorta della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo comma".
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 181:
"Art. 100 (Amministrazione e contabilita). - Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.".
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), concerne copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia. Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:
"Art. 5. - 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'art. 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.".
2. L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'appli-cazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.
3. All'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".
4. Nell'art. 92, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le seguenti: "ed in quelle periferiche ed in ogni provincia".
5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere i termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.
6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di sessanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.
9. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.".
- Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1990, n. 232, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1990, n. 282), concerne: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359:
"Art. 7. - 1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere i termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1992, n. 251, supplemento ordinario, reca: "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Per i riferimenti all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253), reca: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione". Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1969, n. 968, si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281), reca: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto". Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
"Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilita). - 1.
Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca: "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550:
"Art. 37 (Fondo scorta). - 1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.
3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della direzione generale.
4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, concerne: "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
"Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2001, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258, concerne: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417:
"Art. 11 (Fondo scorta). - 1. Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonché alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, è assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.
2. Il fondo stesso è costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.
3. Il riparto di detto fondo è disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.
4. Analogo fondo è assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonché agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.
5. L'impiego del fondo scorta è disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.
6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.".