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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. 263

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.((. Misure per la raccolta differenziata))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290 (in G.U. 07/12/2006, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-7-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Individuazione e poteri del Commissario delegato
1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.
1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 MAGGIO 2007, N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2007, N. 87))
.
4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con . . . ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.