stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 928

Che sostituisce l'art. 3 del decreto riflettente la istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione. (010U0928)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1911
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-2-1911

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, col quale fu istituita la medaglia d'onore per la lunga navigazione;

Ritenuta l'opportunità di computare ai militari dell'armata di mare, per gli effetti del conseguimento di tale distinzione onorifica, i periodi d'imbarco da essi compiuti, senza riguardo all'età;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, è sostituito il seguente:

«Art. 3. - Il periodo di navigazione indicato nell'articolo precedente sarà computato per la gente di mare di 1ª categoria dal diciottesimo anno di età e per i militari della R. marina dal giorno in cui cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle RR. navi armate».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Fani.