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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 276

Regolamento recante modifica all'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97. (11G0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2011
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-4-2011

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana;
Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;
Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, è così sostituito:
«1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni

su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da

tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in

rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del

Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice

civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri

supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro della salute Fazio Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta

Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221, e convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 1995, n. 490 (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1995, n. 271):
«2. Lo statuto della Croce Rossa Italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 25 (Collegio dei revisori). - 1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.
2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
d) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'Ente;
e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.
3. I membri del Collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori.».