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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  28-2-1999
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Art. 1

Allineamento aliquote contributive
per le aziende di trasporto
1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono
((ridotte mediante allineamento))
a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.
2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle
((disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del))
decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
((con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica))
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse
((rivenienti all'INPS))
, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.