stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. 1311

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-7-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari;
Considerata l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nello art. 13 del decreto stesso con due rappresentanti dello Ente Autonomo del Flumendosa;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, è così modificato:
"Il Governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;
due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;
due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa;
un rappresentante dell'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1958

GRONCHI MEDICI - MORO - TAMBRONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959

Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 51. - VILLA