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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-4-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria e al fondo pensioni, ora fusi nel "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti";
Considerato che, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a far tempo dal 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento de 1,65 per cento;
Considerato che l'aumento citato è stato posto, per l'1,10 per cento, a carico del datore di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a carico del lavoratore e che, secondo la stessa proporzione, deve essere ripartita la maggiorazione del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto;
Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navitraghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevata, con decorrenza 1 agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per cento, ed è posta, per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e, per il 7,90 per cento, a carico del lavoratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT DONAT-CATTIN - ATTAGUILE - VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 157. - VALENTINI