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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133

Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  28-8-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per 'leggè si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
b) per 'uffici giudiziarì si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
c) per 'Conferenza permanentè si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
d) per 'Ministerò si intende il Ministero della giustizia.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli):
«Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 19998, n. 187, recante: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1998, n. 140.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari):
«Art. 9. (Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord). - In vigore dal 28 febbraio 2014 - 1. All' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale";
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.".
2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):
«Art. 1. - Comma 526 In vigore dal 1° gennaio 2015 - Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.
- Comma 527 In vigore dal 1° gennaio 2015
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato art. 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato art. 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.
- Comma 528 In vigore dal 1° gennaio 2015
528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.
- Comma 529 In vigore dal 1° gennaio 2015
529. L'importo di cui al comma 528 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Comma 530 In vigore dal 1° gennaio 2015
530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari):
«Art. 1. - Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni:
1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;
2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;
3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , ed in loro mancanza dei giornalieri ai sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, si vedano le note alle premesse.