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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1244

Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche della facoltà di farmacia, è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale nel biennio di chimica generale ed inorganica perde l'asterisco.
Nello stesso corso di laurea i primi due commi successivi all'elenco degli insegnamenti complementari sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Nelle facoltà di farmacia che conferiscono la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e nelle quali un posto di professore di ruolo sia ricoperto da un professore di chimica organica i due insegnamenti di chimica organica I e chimica organica II sono indipendenti da quelli del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze, mentre nelle facoltà nelle quali un posto di professore di ruolo non sia ricoperto da un professore di chimica organica, uno dei due insegnamenti di chimica organica (chimica organica I oppure chimica organica II) è indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze. Viene lasciata al consiglio della facoltà di farmacia la decisione circa l'autonomia dell'uno o dell'altro dei due insegnamenti, seguendo la procedura di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978

Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 336