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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 524

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-1995
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-12-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 531 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dal seguente:
"Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.".
2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nell'art. 2, comma 1:
1) alla lettera a) la parola: "lattine" è sostituita dalla seguente: "lattime";
2) alla lettera p) la parola: "determinazione" è sostituita dalla seguente: "detenzione";
3) alla lettera s) la parola: "pelatura" è sostituita dalla seguente: "spellatura";
b) nell'art. 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g).";
c) nell'art. 6 il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.";
d) nell'art. 6, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
e) nell'art. 7 il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.";
f) nell'art. 7 il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.";
g) nell'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato.";
h) nell'art. 9, comma 5:
1) le parole: "nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi";
2) sono soppresse le parole: "e negli stabilimenti riconosciuti";
i) nell'art. 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
l) nell'art. 12 il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.".
3. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro e,

ad interim, Ministro di grazia e giustizia

MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

GUZZANTI, Ministro della sanità

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 91/493/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 268 in data 22 luglio 1991.
- L'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993) prevede che: "La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Note all'art. 1:
- Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.Lgs. n. 531/1992, modificate dal presente articolo:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattine, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati;
b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentare la taglia o il peso;
c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;
d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione;
e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc.;
f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;
g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi o sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;
h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno XX 18 ›C, previa stabilizzazione termica;
i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo;
l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche;
m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad
uno o più acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto;
n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;
p) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore;
q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi;
r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto;
s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: sfilettatura, affettatura, spellatura, tritatura, congelazione o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonché quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo".
"Art. 3 (Prescrizioni). - 1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono stati:
1) catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II;
2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformità dell'art. 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, par. 5 e nel capitolo IV, punto IV, par. 7, lettera a).
Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorità competenti;
b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;
c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato.
Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti;
d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'art. 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato;
e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;
f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;
g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII dell'allegato.
2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.
3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:
a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati;
b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere da c) a g).
4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g)".
"Art. 6 (Autocontrollo). - 1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'art. 7 prendono tutte le misure necessarie affinchè, in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni del presente decreto.
2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti principi:
a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti
di fabbricazione utilizzati;
b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;
d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.
I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni.
3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera c) gli stabilimenti e le navi officina di cui all'art. 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi.
I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell'art. 7.
4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità.
5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28".
"Art. 7 (Procedure di riconoscimento). - 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità Europee.
2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto con il Ministero della marina mercantile.
3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.
4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.
5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui al comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.
6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori d'adeguamento.
7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.
9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità.
10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.
11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai comma 5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.
12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato".
"Art. 9 (Vigilanza e controllo sanitario). - 1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e le Capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto.
2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto prescritto dall'allegato.
4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio assicura:
l'ispezione degli stabilimenti di cui all'art. 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare:
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;
b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;
c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;
d) la corretta applicazione dei bolli;
il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;
la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione.
5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriorimente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'allegato.
6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni della Comunità Economica Europea.
7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V".
"Art. 11 (Controlli interni). - 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28".
"Art. 12 (Controlli all'importazione). - 1.
L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
2. In attesa che la Commissione delle Comunità Europee stabilisca le condizioni particolari per l'importazioni di prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti.
3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunità ai sensi del comma 2".
- Per la direttiva 91/493/CEE, v. nota alle premesse.
- La direttiva 92/48/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 78 del 16 giugno 1992.
- Il D.Lgs. n. 530/1992 reca: "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi".
- Il D.Lgs. n. 28/1993 reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
- Il D.Lgs. n. 93/1993 reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea".