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LEGGE 18 novembre 1995, n. 482

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore della legge: 19-11-1995
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-11-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: DINI ------------

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 43, è ripubblicato il testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.