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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-7-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.";
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera a) è abrogata;
c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.";
d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole "esenti da imposta." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.";
e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.";
f) nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.";
g) nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;
h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e h)";
i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.
l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento";
m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis.";
n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a), dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 ))
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3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 ))
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