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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994, n. 748

Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2005)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  29-11-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o più regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e finalità
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
c) "dirigente responsabile",
(( il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato ))
;
d) "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.