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DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. 287

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonchè i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-1-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 1, comma 10;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nonché del rinnovato concetto di Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della Costituzione, così come è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udite le Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente delle Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (S.O.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114 (S.O.).
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:
"Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante: "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002. n. 222 (S.O.).
- Il comma 10, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 (S.O.), è il seguente:
"10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.