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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. 414

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  2-2-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 11, della citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di "film d'essai", intendendosi per tale "l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia";
Rilevato che il citato articolo 4, comma 11, attribuisce altresì la qualifica di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia ed ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato;
Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi già previsti dalla legge, nonché adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle innovazioni normative sopravvenute;
Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova regolamentazione della materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Film d'essai
1. La qualifica di film d'essai è attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.
2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, nonché ai film di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213, ancorché non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;
b) ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuità ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;
c) ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualità, di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema.
3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.
4. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica.
La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.
5. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver già visionato l'opera, anche privatamente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) soppressa".
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, recante "Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1997, n. 33.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- L'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dispone:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalità italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per "film o "opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.
4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.
6. Per "film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per "cortometraggio si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per "film in coproduzione o "compartecipazione si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per "sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o pìu schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.
11. Per "film d'essai si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai . I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale "di produzione o "di distribuzione o "di esportazione si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio e "industria tecnica nazionale si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.
12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana".
Note all'art 1:
- Per il testo dell'art. 4, commi 5 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.
- L'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1o marzo 1994, n. 153, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55, dispone:
"Art. 16. - 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia , che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale, e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.
2. (Abrogato).
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma l, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis".
- L'art. 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dispone:
"Art. 9 (Premi di qualità). - Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.
Tale premio sarà cosi ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.
Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge.
Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6".
Note all'art 2:
- L'art. 45, primo comma, lettera c), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dispone:
"Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni".
- Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1998, n. 275.