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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 dicembre 1917, n. 2112

Che dà facoltà al ministro delle finanze di regolare con propri decreti il trattamento economico del personale operaio della manifattura dei tabacchi di Venezia e di altri stabilimenti, che per effetto della guerra dovessero sospendere temporaneamente il loro funzionamento. (017U2112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al ministro delle finanze di regolare con suoi decreti il trattamento economico da farsi al personale operaio della manifattura tabacchi di Venezia, che per effetto della temporanea chiusura dell'opificio occasionata dallo stato di guerra resta a disposizione dell'Amministrazione.

Analoga facoltà viene estesa per il trattamento del personale di altri stabilimenti del monopolio che per le condizioni di guerra dovessero temporaneamente sospendere il loro funzionamento.

Le competenze stabilite in dipendenza del presente decreto faranno carico agli stessi capitoli del bilancio concernenti le paghe agli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.