stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 430

Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonchè a denaro versato presso i medesimi uffici.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1991
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il capo VII del titolo VII del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 7, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui viene stabilito che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256;
Riconosciuta la necessità di introdurre nuove modalità di esecuzione dei servizi a denaro con l'impiego di strumenti elettronici, già ampiamente adottati dal settore bancario interno ed internazionale;
Tenuto conto dell'imminente liberalizzazione dei mercati in ambito CEE e considerata l'esigenza di procedere all'allineamento dei servizi a denaro resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con quelli di pari natura offerti dagli Stati membri della Comunità europea;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti: a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici.
2. La carta nominativa può essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa.
3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.