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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  22-2-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.
2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.
((Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.))
3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.
4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.
5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.