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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (in G.U. 01/03/2001, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, volte in particolare ad assicurare congrui finanziamenti per fronteggiare le esigenze funzionali verificatesi nel corrente anno e che necessariamente devono essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di finanza locale
1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.
2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.
((3))
4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.".
4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato".
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999".
7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma".
7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che il contributo annuo attribuito dal comma 3 del presente articolo, è incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.