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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1997, n. 502

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  13-2-1998

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Domanda di inquadramento
1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attività nell'ambito della quale è in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianità, purché nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.
4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 20 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (vedi testo aggiornato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1994) è il seguente:
"1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità".
- L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è il seguente:
"4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli di cui all'art. 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 41 del 25 gennaio 1991 reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
- Il D.P.R. n. 218 del 14 febbraio 1992 reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992".