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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2022)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  31-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che demanda ad uno o più regolamenti la determinazione dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 21 maggio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in data 4 e 5 giugno 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per l'accesso all'incarico
di direzione sanitaria aziendale
1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.
3. L'attività quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.
5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.
6. Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono la abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.-L. 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 gennaio 1997, n. 4:
1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.