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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1145

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-6-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico

Dopo

l'art. 143, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali, annessa alla facoltà di economia e commercio. Scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali

Art. 1

Art. 144. - Annessa alla facoltà di economia e commercio, è istituita la scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali.
Art. 145. - La scuola ha durata biennale. Al termine dei corsi è conferito un diploma di specializzazione in scienze assicurative e commerciali. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più scuole di specializzazione.
Art. 146. - La scuola conferisce il diploma di cui all'art. 145 con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
I corsi della scuola sono articolati in due indirizzi:
1) indirizzo giuridico-commerciale;
2) indirizzo tecnico-attuariale.
Art. 147. - Titolo per l'ammissione alla scuola è il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata ovvero di un titolo straniero equipollente, che sia riconosciuto dalla legge italiana.
Art. 148. - L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di un colloquio attitudinario e culturale, con riferimento alla finalità della scuola. Il colloquio si svolge avanti ad una commissione formata da tre docenti della scuola, nominati dal direttore di questa. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 149. - I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocinii, seminari e conferenze.
Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e commercio e delle altre facoltà.
Art. 150. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
La scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, in caso di assenza o di impedimento del primo. Entrambi sono nominati per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori componenti il consiglio.
I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e gli esperti delle discipline insegnate nella scuola. I docenti devono possedere comprovata esperienza e competenza nelle discipline oggetto dei corsi d'insegnamento. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta del consiglio della scuola. Il direttore della scuola ha però facoltà di conferire, su conforme, vincolante parere del consiglio della scuola, lo incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze.
Del consiglio della scuola fa parte di diritto il preside della facoltà di economia e commercio ed un suo delegato. Il preside non può essere nominato direttore della scuola.
Art. 151. - Il consiglio della scuola è composto dal direttore che lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti nominati con decreto del rettore. Le funzioni di segretario sono di volta in volta assunte da un componente del consiglio, designato dal direttore.
Il consiglio ha competenza a:
1) determinare, coordinare ed approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocinii, dei seminari e delle conferenze da svolgersi;
2) esprimere il proprio parere sulle proposte relative alla designazione dei docenti e degli incaricati di seminari, conferenze, esercitazioni;
3) determinare, coordinare ed approvare gli orari dei vari insegnamenti nonché delle esercitazioni, dei seminari e delle conferenze.
Il consiglio determina il diario e le modalità degli esami di profitto e di diploma, nonché la composizione delle relative commissioni; la sostituzione dei componenti delle commissioni di esame può, ove necessario, essere effettuata anche dal direttore o dal vicedirettore della scuola.
Art. 152. - L'ordinamento didattico della scuola è così articolato per materie ed anni di corso:

INDIRIZZO GIURIDICO-COMMERCIALE

Materie obbligatorie:
1° Anno:
1) politica creditizia e monetaria;
2) diritto delle imprese e società commerciali;
3) diritto delle assicurazioni private e sociali;
4) diritto delle Comunità europee;
5) diritto e pratica tributaria.
2° Anno:
1) diritto delle assicurazioni marittime e aeree;
2) diritto bancario;
3) diritto industriale;
4) istituzioni di diritto processuale e penale commerciale;
5) diritto della borsa e dei cambi.
Materie complementari:
1) organizzazione aziendale;
2) tecnica bancaria;
3) diritto dell'economia pubblica e privata;
4) tecnica commerciale;
5) diritto assicurativo comparato;
6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari;
7) economia dei trasporti;
8) assicurazione del credito;
9) medicina legale e delle assicurazioni.

INDIRIZZO TECNICO-ATTUARIALE

Materie obbligatorie:
1° Anno:
1) calcolo delle probabilità;
2) matematica finanziaria;
3) statistica assicurativa;
4) tecnica commerciale;
5) organizzazione aziendale.
2° Anno:
1) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
2) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
3) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
4) tecnica delle assicurazioni contro i danni;
5) tecnica bancaria.
Materie complementari:
1) tecnica del commercio internazionale;
2) diritto bancario;
3) diritto della borsa e dei cambi;
4) statistica commerciale e delle aziende di credito;
5) statistica sanitaria;
6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari;
7) economia e tecnica del credito agrario.
Art. 153. - All'esame di diploma è ammesso chi abbia superato tutti gli esami pertinenti alle materie obbligatorie previste per l'indirizzo prescelto, nonché gli esami pertinenti ad almeno due delle materie complementari del medesimo indirizzo. È vietata l'anticipazione di una o più materie. Non può essere iscritto al secondo anno del biennio chi non abbia superato tutti gli esami inerenti alle materie previste per il primo anno.
Art. 154. - L'esame di diploma consiste in un colloquio di carattere generale nonché nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelto dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di materie cui il tema pertiene.
Art. 155. - Su proposta del consiglio della scuola, il rettore determina con decreto la data iniziale e finale dei termini di iscrizione.
All'atto dell'iscrizione, dovrà essere precisato l'indirizzo prescelto. L'eventuale mutamento di indirizzo sarà ammesso e regolato a termini di regolamento della scuola previsto dall'art.
156.
Art. 156. - Il funzionamento amministrativo e disciplinare della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento emanato, con decreto del rettore, su proposta del consiglio della scuola.
Art. 157. - Gli iscritti devono pagare per tassa d'immatricolazione L. 50.000 e, annualmente, le somme seguenti:
per tassa d'iscrizione L. 100.000;
per contributi di esercitazioni e di seminario L. 60.000;
per contributo di biblioteca L. 30.000;
per soprattasse esami di profitto L. 15.000.
I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3.000 per soprattasse di diploma. Coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento delle tasse di diploma in misura pari alla somma fissata dalle norme vigenti; tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università. La tassa di diploma va invece versata all'erario.
Art. 158. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, delle soprattasse e dei contributi nella misura e nelle modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 156.
Art. 159. - Compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale possono essere conferiti agli iscritti particolarmente meritevoli borse di studio o contributi sulle spese, inerenti alla frequenza ai corsi. Tali spese non concernono le tasse, le soprattasse ed i contributi, che vanno in ogni caso versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1982

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 308