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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1194

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-12-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

Storia dell'arte bizantina.

Lo stesso articolo è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Storia dell'arte musulmana e copta" è scisso nei due seguenti:

Storia dell'arte musulmana;
Storia dell'arte copta.

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto il seguente:

Storia dell'arte bizantina.

Lo stesso articolo è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Storia dell'arte musulmana e copta" è scisso nei due seguenti:

Storia dell'arte musulmana;
Storia dell'arte copta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 133. - SCIARRETTA