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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1114

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 392 dello statuto sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione di una scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi

Art. 393. - La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico neurofisiopatologo, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.
Art. 394. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici.
Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti in istituti universitari. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari ed ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 395. - Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale.
Art. 396. - Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di trenta, quindici per ciascun anno di corso. I candidati non devono avere superato il trentesimo anno.
1° Anno:
1) elementi di elettrotecnica;
2) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);
3) nozioni generali di biochimica e biofisica;
4) nozioni generali di anatomia e fisiologia;
5) anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;
6) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso (biennale);
7) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica (biennale).
2° Anno:
8) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche;
9) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;
10) nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;
11) nozioni pratiche e teoriche di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
12) nozioni di patologia del sistema nervoso;
13) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica;
14) nozioni teoriche e pratiche di ecoencefalografia, reoencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.
Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle materie di insegnamento.
Art. 397. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno avere superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo precedente.
Art. 398. - L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova pratica, previo superamento degli esami di profitto relativi alle materie di insegnamento di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) con cui l'allievo dovrà dimostrare di avere raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento. L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
Art. 399. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 400. - Il consiglio della scuola è costituito dal direttore e dal corpo docente della scuola.
Art. 401. - Ammontare delle tasse per anno di corso:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 contributo per esercitazioni pratiche . . . . . . . . . L. 25.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . L. 3.000
Il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi è ripartibile in due versamenti uguali: il primo da effettuare all'atto dell'iscrizione, il secondo entro il 31 marzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982

Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 183