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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1487

Modifiche di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativi ai titoli professionali marittimi.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292 e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292 e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono così modificati:

Art. 250.
(Aspirante capitano di lungo corso)

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 21 anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;
3) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 6 come allievo;
4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3), un corso di addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile e il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di lungo corso può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione;
c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;
2) assumere il comando:
a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1) a), purché abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 in qualità di primo ufficiale;
b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:
a) abbiano effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.

Art. 252.
(Padrone marittimo)

Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.

Art. 253.
(Padrone marittimo di prima classe per il traffico)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per il traffico può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
b) come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto a), purché abbia effettuato 2 anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in qualità di ufficiale;
2) assumere il comando:
a) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo;
b) delle navi di cui al precedente n. 1), lettera a), purché abbia effettuato almeno 4 anni di navigazione, in qualità di ufficiale.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico qualora:
a) abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco dei quali non meno di 1 al comando di unità navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave.

Art. 253-bis.
(Padrone marittimo di seconda classe per il traffico)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste Atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purché abbia effettuato almeno 4 anni di imbarco in qualità di ufficiale;
b) delle navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

Art. 254.
(Padrone marittimo di prima classe per la pesca)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.

Art. 254-bis.
(Padrone marittimo di seconda classe per la pesca)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

Art. 255.
(Marinaio autorizzato)

Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.

Art. 256.
(Marinaio autorizzato al traffico)

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato al traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca, Kosseir, nonché nel mar Nero;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1), purché abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale;
b) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo;
c) delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano.
I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Art. 257.
(Marinaio autorizzato alla pesca)

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato alla pesca può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;
2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.
I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Art. 259.
(Capo barca per il traffico nello Stato)

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Art. 260.
(Capo barca per il traffico locale)

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 261.
(Capo barca per la pesca costiera)

Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate per lo esercizio della pesca costiera.
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 262.
(Conduttore)

Il titolo di conduttore è di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale.

Art. 263.
(Conduttore per il traffico locale)

Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite al trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 264.
(Conduttore per la pesca locale)

Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.
Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale.
Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 266.
(Capitano di macchina)

Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 23 anni di età;
2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;
3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi, oppure avere effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capitano di macchina può:
1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;
2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;
3) assumere la direzione:
a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno un anno di navigazione come addetto al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti;
b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a).
Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo.
Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.
Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.

Art. 267.
(Aspirante capitano di macchina)

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 21 anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
3) avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di macchina può imbarcare:
a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5000 cavalli indicati;
b) come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dell'apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo;
c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.
L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione, di cui almeno 1 come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:
a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati;
b) di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4000 cavalli asse o ai 5000 cavalli indicati;
c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate;
d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.
Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi - rutolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.

Art. 269.
(Meccanico navale)

Il titolo di meccanico navale è di tre categorie:
meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.

Art. 270.
(Meccanico navale di prima classe specializzato)

Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere lavorato per almeno 18 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno 6 su navi a vapore e 6 su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata, in qualità di operaio meccanico o di capo fuochista;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purché abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a);
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purché abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.

Art. 270-bis.
(Meccanico navale di prima classe)

Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno 6 su navi a vapore e 6 su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;
5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe può:
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.

Art. 271.
(Meccanico navale di seconda classe per motonavi)

Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;
b) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi;
c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.

Art. 272.
(Fuochista autorizzato)

Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nelle prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 2 anni di navigazione in servizio di macchina su piroscafi e avere seguito, con esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata di un anno presso istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile, oppure avere effettuato 3 anni di navigazione su piroscafi in servizio di macchina, di cui i come capo fuochista o operaio meccanico;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il fuochista autorizzato può:
1) imbarcare:
a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio; come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 2000 cavalli indicati;
b) su piroscafi addetti alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su piroscafi da carico, o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore a 900 cavalli indicati;
b) su piroscafi da carico, o adibiti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, purché, dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;
c) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
d) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi.
I meccanici ed i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a 150 cavalli, rilasciato dalla marina militare per uso civile, possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.

Art. 273.
(Motorista abilitato)

Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di età;
3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate, adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Art. 274.
(Marinaio motorista)

Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Art. 279.
(Allievo maestro d'ascia)

Per essere iscritto, in qualità di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di età, avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.

Art. 292.
(Risultato degli esami)

I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.

Art. 298.
(Navigazione valida per conseguire i titoli professionali)

La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.
La navigazione effettuata entro i limiti, del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.
La navigazione richiesta dal presente articolo deve, essere effettuata in acque marittime.

Art. 298-bis.
(Norme transitorie)

A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.
Coloro i quali abbiano già conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT COLOMBO - REALE - MANNIRONI - TANASSI - VIGLIANESI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 47 - CARUSO