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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2000, n. 378

Modificazioni al regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-1-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni e di organizzazioni senza fini di lucro;
Visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 4 ottobre 2000, ed in corso di perfezionamento;
Ritenuto di dover integrare tale decreto precisando che non rientrano, nelle pubblicazioni escluse dal contributo in quanto a carattere postulatorio, quelle pubblicazioni utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, dopo le parole "di denaro" sono inserite le seguenti "ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 novembre 2000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 novembre 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte di conti il 12 dicembre 2000

Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 35

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni dall'amministrazione competente per materia sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:
"Art. 41 (Tariffe postali agevolate). - 1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249:
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste."
- Il testo dell'art. 27, comma 7, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:
"7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c).
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 440 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla fruizione del contributo). - Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per i giornali di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o abbonamento. Sono considerate pubblicazione a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisto di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità d'autofinanziamento. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.".