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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480

Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000, n. 25 (in G.U. 17/02/2000, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2000)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-2-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, recante norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai, e in particolare l'articolo 1, che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della stessa legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente all'entrata in vigore della citata legge;
Visto il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato il menzionato articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;
Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rivelati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che per effetto di tali difficoltà si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte, con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:
(( Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000. ))