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DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 1999, n. 464

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2000
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 288, introdotto con l'articolo 23, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede la possibilità di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge n. 288, disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli
apparecchi da divertimento e intrattenimento
1. Fino al 31 dicembre 2000, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, continuano ad applicarsi gli imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.




Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1998, n. 192.
- Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1951, n. 297, è stata abrogata dall'art. 9 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1999, n. 59.
- Per opportuna conoscenza si ricorda che i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli" e n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 288, sopra citata:
"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
- Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113 - supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, già citato in nota alle premesse, che inserisce, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'art. 14-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, anch'esso già citato in nota alle premesse.
"Art. 9 (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'art. 14 è inserito il seguente:
''Art. 14-bis (Apparecchi da e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimì'".