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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 1645

Misura del contributo dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in con cessione.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-4-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830.
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI BOSCO - JERVOLINO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 175. - VILLA