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LEGGE 30 dicembre 2010, n. 233

Disposizioni in materia di concorsi notarili. (11G0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2011
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-1-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239 (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili), così come modificato dalla seguente legge, è il seguente:
«Art 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del quindici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.».