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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 194

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di trasporto ferroviario. (10G0216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2010
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  9-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto del trasferimento
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.
2. La Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi del presente decreto, può avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287) riguardante il «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.».