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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1993, n. 532

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 (in G.U. 21/02/1994, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1995)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  31-1-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.
((3))
4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.l 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995 n. 95 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 3 è prorogato al 31 dicembre 1995.