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LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  29-11-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia
1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
2. Per le finalità di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".
- I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 recavano: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale".