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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

((Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)). (18G00133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-9-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, gli articoli 1 e 14;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 9;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 giugno 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici».
2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;
b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilità»;
c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»;
d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, è sostituita dalle seguenti: «persone con disabilità»;
d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilità»;
e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilità»;
f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
3. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità;».
4. All'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Principi generali per l'accessibilità). - 1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:
1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.
3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3-ter (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili). - 1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilità). - 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).
3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.
Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). - 1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.».
5. All'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all'articolo 11» sono inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole: «servizi non accessibili» sono inserite le seguenti: «è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter»; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima data di adozione delle predette linee guida»;
c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida».
6. All'articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» è inserita la seguente: «anche».
7. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'Agenzia per l'Italia digitale:»;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM)»;
c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida»;
d) alle lettere d), f), g) e h), le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e»;
e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;»;
g) dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:
«h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.».
8. All'articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
9. All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».
10. L'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».
11. All'articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle seguenti: «Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate»;
b) il comma 2, è abrogato.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- La direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici è pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2016, n. L 327.
- Il testo degli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale). - 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'art. 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dispositivo di firma» sono inserite le seguenti: «elettronica qualificata o digitale";
0b) all'art. 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti di cui all'art. 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
0c) all'art. 23-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità";
a) l'art. 52 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione 'Trasparenza, valutazione e meritò, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato art. 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente";
b) l'art. 68, comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".
2. All'art. 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserita la seguente:
"n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;".
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'art. 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet";
b) all'art. 4:
1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.".
5. All'art. 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "quantità di lavoro" sono inserite le seguenti parole: ", anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18".
5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'art. 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "affissione" è sostituita dalla seguente:
"pubblicazione".
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 12, comma 1, dopo la parola: "partecipazione" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione";
b) all'art. 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4";
c) all'art. 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.";
d) all'art. 54, comma 4, dopo la parola: "siano" è inserita la seguente: "accessibili,";
e) all'art. 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,";
f) all'art. 71, comma 1-ter, dopo la parola: "conformità" sono inserite le seguenti: "ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,".
6-bis. All'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili".
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2005, n. 101.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'art. 3, comma 1;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona con disabilità, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.».
«Art. 3 (Soggetti erogatori). - 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.».
«Art. 4 (Obblighi per l'accessibilità). - 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'art. 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'art. 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'art. 3-ter ed è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dall'art.
3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.»
«Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.».
«Art. 7 (Compiti amministrativi). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM);
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità delle persone con disabilità;
f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilità, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni di persone con disabilità; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente.
h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.».
«Art. 8 (Formazione). - 1. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili.».
«Art. 9 (Responsabilità). - 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.».
«Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'art. 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'art. 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.".
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».
«Art. 12 (Normative internazionali). - 1. Le linee guida di cui all'art. 11 sono emanate sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Abrogato.».